Versione approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 novembre 2020

Art. 1 - Denominazione
In Milano il 13 maggio 1992 è fondata a norma dell’art. 36 del Codice Civile una società con la denominazione di “Associazione Italiana per la Protezione delle Piante” (AIPP).
Art. 2 - Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. Ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza e il progresso dei metodi e dei mezzi per la protezione delle piante e delle derrate da avversi fattori biotici e abiotici, da contaminazioni ambientali e da tecniche agronomiche, biotecnologiche e fitoiatriche inadeguate.
Art. 3 - Attività sociale
La AIPP intende contribuire alla ricerca, all’insegnamento e alla formazione nel settore della protezione delle piante e delle produzioni, sia direttamente, sia in collaborazione con Istituzioni Internazionali, Statali e Regionali, Società o singoli studiosi ed esperti, Associazioni di produttori agricoli o singoli agricoltori. Sviluppa iniziative e contatti tra organismi e persone che si occupano dei problemi fitosanitari. Cura incontri, convegni e pubblicazioni nel settore della protezione delle piante e concorre con altri alla loro effettuazione.
Art. 4 - Sede sociale
La sede legale è definita dal Presidente in carica. Presso la sede sono conservati copia di tutti i verbali e gli atti sociali, compresi gli inventari dei beni della società.
Art. 5 - Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizierà eccezionalmente il giorno della costituzione e terminerà il 31 dicembre. L’Associazione potrà sciogliersi alle condizioni previste dall’articolo 11.
Art. 6 - Ammissione dei soci
Può essere ammesso come socio chi presenta domanda. Con la domanda di ammissione il candidato accetta le condizioni fissate dal presente Statuto. Le candidature devono essere approvate dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo non è tenuto a giudicare i motivi di eventuale esclusione.
Art. 7 - Cessazione dell’appartenenza all’Associazione
Il socio cessa di essere tale:

  • per dimissioni;
  • per insolvenza della quota di iscrizione per due anni consecutivi;
  • per provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Sulle decisioni deI Consiglio Direttivo è ammesso ricorso innanzi all’Assemblea ordinaria dei soci
Art. 8 - Qualifica dei soci

L’Associazione si compone di:

a. Soci ordinari (persone fisiche, giuridiche e morali rappresentate, su indicazioni scritte, da una persona fisica passibile di essere sostituita in qualunque momento).
b. Soci sostenitori (persone fisiche, giuridiche e morali), che possono essere rappresentati con le modalità delle persone giuridiche e morali.
c. Soci onorari (persone fisiche, giuridiche e morali)nominatidal Consiglio Direttivo con almeno il 75% dei voti dei componenti, enon possono superare il 4% degli iscritti.
Art. 9 - Risorse dell’Associazione (Patrimonio Sociale)

I fondi disponibili per le spese inerenti alle attività sociali sono:

a. le quote di associazione;
b. le quote di abbonamento alle pubblicazioni dell’Associazione;
c. beni conseguiti per donazione, scambio o successione, nonché le attribuzioni derivanti dai servizi resi dall’Associazione nel quadro delle attività statutarie.
Art. 10 - Quote associative
La quota annuale di associazione dei soci ordinari è fissata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea generale ordinaria può modificare tale quota. Le quote dei soci che sono persone morali o giuridiche sono almeno tre volte una quota ordinaria. Le quote dei soci sostenitori sono almeno otto volte una quota ordinaria. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Le quote devono essere versate entro il mese di aprile o comunque prima dello svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci.
Art. 11 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo residuo sarà distribuito, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, a Società, Istituti o Enti analoghi o che perseguano scopi simili a quelli dell’Associazione. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento - per qualunque causa - dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996; salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 12 - Pubblicazioni dell’Associazione
L’Associazione pubblica gli atti dei Convegni che organizza e comunica attraverso il “Notiziario sulla Protezione delle Piante”,il sito ufficiale dell’associazione (www.aipp.it) ed altri canali (pagina Facebook ‘AippProtezionePiante’, account Twitter ‘@Aipp1992’, profiliInstagram ‘aipp_protezione_piante’e LinkedIn ‘AIPP Associazione Italiana Protezione Piante’, etc.).
Art. 13 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea generale dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
  • Il Segretario Tesoriere
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è costituito da undici Consiglieri. Il Presidente e i Consiglieri sono eletti per un triennio e non sono eleggibili per più di due trienni consecutivi. Le elezioni avvengono per scrutinio segreto e sono effettuate per corrispondenza mediante schede di votazione inviate a tutti i soci o per via elettronica secondo un’apposita procedura che garantisca l’anonimato e l’unicità del voto. Il diritto al voto non può essere delegato. Le schede, sia cartacee sia elettroniche, verranno inviate al Presidente che presenzierà alle operazioni di spoglio. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa, avrà diritto di esprimere sette preferenze per i consiglieri e cinque per i Revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo dovrà assicurare la pubblicazione dei risultati. Fermo restando il principio che ogni elettore è eleggibile, una lista orientativa di candidature per i Consiglieri, nelle quali figurino le diverse competenze, e per i Revisori dei conti, verrà individuata, sulla base della disponibilità dei singoli soci, durante l’Assemblea generale alla scadenza del mandato triennale e verrà inviata ai soci unitamente alle schede di votazione. Nel caso che due candidati abbiano riportato un numero eguale di voti, risulta eletto il più anziano anagraficamente. I soci eleggono altresì tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti che resteranno in carica tre anni come membri del Consiglio Direttivo. Le elezioni sono valide se i voti espressi superano il 20% degli aventi diritto.
Art. 14 - Assemblea ordinaria dei Soci
L’Assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, comunque entro il mese di aprile o in caso di particolari esigenze entro il mese di giugno. Approva il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo, vista la relazione dei revisori dei conti, nonché l’attività svolta e il programma per l’anno corrente. Decide sulle proposte di modifiche allo statuto e su altre questioni di rilevanza generale per lo stesso. I soci hanno diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote sociali. Possono farsi rappresentare alle Assemblee nel numero massimo di due deleghe per ogni socio presente. La validità dell’Assemblea è assicurata dalla presenza del 20% dei soci, comprese le deleghe. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti, incluse le deleghe. Delle delibere assembleari è redatto il verbale, sottoscritto dal Pre­sidente e dal Segretario; i verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione.
Art. 15 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attua il programma proposto dall’Assemblea e decide per le priorità da seguire. Convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria e di pronuncia sulle proposte di nuovi soci e decide delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo la nomina, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario tesoriere.

Del Consiglio Direttivo fa parte il Presidente uscente.

Tutte le attività presentate dal Consiglio Direttivo e dai Revisori dei Conti sono svolte a titolo gratuito. Sono ammessi rimborsi di spese documentate sostenute per lo svolgimento dei compiti dell’Associazione, previa autorizzazione del Presidente.

Se un componente del Consiglio Direttivo non interviene a tre adunanze consecutive, senza comprovati motivi, decade automaticamente dalla carica; in questo caso, come in caso di dimissioni o di impedimento permanente, gli succede il socio che nelle elezioni del Consiglio Direttivo è risultato il primo dei non eletti. Ciascun membro ha un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, comma 2, Codice Civile.
Art. 16 - Sezioni
Nell’ambito delle attività sociali possono essere costituite Sezioni e Gruppi di lavoro tra soci interessati a determinati settori di ricerca o attività scientifica, didattica e divulgativa. Il Consiglio Direttivo decide sulla istituzione e sulla soppressione delle Sezioni e sulla nomina dei loro coordinatori. Questi ultimi possono essere scelti tra i Soci anche se non sono membri del Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l’Associazione. In caso di votazione, a parità di voti, conta la decisione del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente per delega di quest’ultimo o nelle funzioni improrogabili in cui questi sia materialmente e provvisoriamente impedito. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce sino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire entro tre mesi. Il Presidente convoca il Direttivo con un preavviso di almeno sette giorni.
Art. 18 - Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere collabora con il Presidente nell’attuazione dei deliberati degli organi sociali:

  • ha il compito di redigere i verbali di assemblea e di adunanza del Consiglio Direttivo, che vengono firmati anche dal Presidente; attende alla gestione finanziaria;
  • predispone e fornisce tutti i dati e gli atti occorrenti per i bilanci preventivo e consuntivo. Al Segretario Tesoriere è affidata anche la custodia dei verbali e di tutti gli atti sociali, compresi gli inventari dei beni della Società. In caso di impedimento di dimissioni del Segretario Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione.
Art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Esso controlla la regolarità del bilancio consuntivo della società, che il Segretario Tesoriere presenta annualmente all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede legale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea di approvazione; ciascun socio può pren­derne visione.
Art. 20 - Assemblea straordinaria
Su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari o del Consiglio Direttivo può essere convocata l’Assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno, almeno un mese prima.

Lo Statuto può essere modificato soltanto per delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci con la presenza almeno del 20% degli aventi diritto, comprese le deleghe, con il consenso del 20% degli aventi diritto. Le modifiche possono essere proposte dal Consiglio Direttivo per iniziativa propria o dopo avere raccolto le richieste firmate di almeno un quinto dei Soci. Le eventuali proposte di modifiche dello Statuto devono essere notificate ai Soci almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 21 - Norme di legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e agli usi vigenti.